vigneto Friuli

CONTENZIOSO TOCAI
FACCIAMO LE PULCI ALL' ACCORDO CEE/UNGHERIA DEL 23.11.1993

ECCO ALCUNE PROPOSTE DI SOLUZIONE
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Il problema del Tocai continua ad animare a vari livelli il "Vigneto Friuli" in cui si sta lavorando alacremente per trovare una soluzione a breve termine individuando un nome alternativo di gradimento comune. Per contro vari produttori rifiutano ogni ipotesi e si arroccano per una difesa ad oltranza dello "status quo". Altri invece ritenendo inutile logorarsi in una guerra già persa - come sembra - sotto il profilo giuridico preferiscono gettare le proprie risorse in qualche battaglia più facile percorrendo strade diverse ed esplorando percorsi inediti quali le trattative bilaterali o l'ottenimento dei cosiddetti "risarcimenti danni" ed altro ancora. Su questa linea probabilmente più redditizia si sta muovendo l'Assessorato all'Agricoltura Regionale di concerto con ERSA Ufficio legislativo regionale consulenti di vasta esperienza nel campo del diritto internazionale Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del Commercio Estero nei confronti di Bruxelles e dello Stato ungherese.

In vari incontri "ad hoc" ed in una corposa corrispondenza corredata di dati e documentazione la nostra Regione ha più volte illustrato tra l'altro certe perplessità relative alla legittimità dell'accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo delle denominazioni dei vini presa con decisione del Consiglio in data 23 novembre 1993 ed in particolare la disposizione che vieta l'utilizzo del termine "Tocai" per individuare un vino che si produce nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto ormai da secoli disponendo la possibilità di utilizzo del termine "Tocai" per un periodo transitorio di 13 anni solamente per designare il V.Q.P.R.D. "Tocai Friulano".
"Appare evidente che un simile accordo reca un grave pregiudizio economico alle aziende vitivinicole della regione tanto più che la deroga all'accordo per un periodo transitorio di 13 anni riguarda solo i vini V.Q.P.R.D. non essendoci nello stesso alcun riferimento ai vini ad indicazione geografica.
Premesso che ci si trova di fronte da un lato a una denominazione legata ad una zona geografica quella della regione ungherese Tokajhegyalja nonchè dall'altro lato al nome di un vitigno da cui deriva la denominazione del vino "Tocai" noto in Italia ed all'estero da molto tempo le denominazioni d'origine sono disciplinate da oltre un secolo in base alla Convenzione di Madrid del 14 aprile 1891 successivamente integrata dagli accordi di Lisbona e Stoccolma. Nel 1924 veniva istituito l'"Office International du Vin" con l'Accordo di Parigi e proprio partecipando all'Office come risulta dalla documentazione nel bollettino n. 210 dell'agosto 1948 lo Stato Italiano e quello Ungherese si impegnavano senza contrasti ad utilizzare lo stesso nome indicando come vini con nomi ad origine controllata cinque tipi di Tokaj ungherese e l'Italia tra i vini superiori il Tocai Friulano o di Lison. Per dovere di completezza si segnala la sentenza della Cassazione di data 30 aprile 1962 che definitivamente decise sulla domanda di riconoscimento dell'uso illecito della denominazione "Tokaj" da parte di un'azienda agricola di Aquileia ( Baroni ECONOMO) per concorrenza sleale ed il relativo risarcimento danni proposta dalla società ungherese per il commercio estero Monimpex che agiva per conto del governo di quel Paese nella quale il giudice estensore della sentenza oltre a richiamare gli accordi sopra citati poneva a fondamento della propria decisione di rigetto delle istanze della società rappresentante lo Stato Ungherese il fatto che i due vini erano diversi fra loro sia di gusto che di gradazione e proprio per le loro diverse caratteristiche destinati a diverse categorie di consumatori.".

"Per quanto sopra esposto ed in conformità a quanto previsto dall'art. 307 della L. 14 ottobre 1957 n. 1203 legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Roma del 25.03.1953 (Trattato che istituisce la Comunità Europea) appare evidente come la Comunità stessa non potesse pregiudicare i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958 o per gli Stati aderenti anteriormente alla data della loro adesione. Va da se che l'accordo intercorso tra la Comunità e l'Ungheria non avrebbe potuto derogare alla Convenzione Internazionale di Madrid di data anteriore all'entrata in vigore del Trattato CEE. Infatti solo gli Stati parti della Convenzione Internazionale sopraccitata avrebbero potuto porre delle deroghe alla stessa per mezzo di un accordo bilaterale stabilendo in che modo risolvere il problema della denominazione del vino Tocai."
"Ciò anche riservandosi l'eventuale possibilità di proposizione dell'azione di responsabilità ex art. 288 della Legge 1203/57 alla Corte di Giustizia della Comunità Europea con il relativo risarcimento del danno subito causa i notevoli contributi erogati per lo sviluppo e promozione del settore vitivinicolo oltre per gli eventuali finanziamenti futuri per promuovere il nuovo nome in sostituzione del Tocai al fine di soccorrere le diverse aziende minacciate da grosse perdite a causa della decisione della Comunità."
"In merito si fa presente che dato il notevole danno economico causato dalla decisione del Consiglio della Comunità in oggetto come sopra esposto e alla luce del fatto che la Comunità stessa quale persona giuridica non era l'Organo legittimato a porre modifiche a materie regolate già da Convenzione Internazionale (Convenzione di Madrid) intercorrenti tra uno Stato aderente alla Comunità ed uno Stato terzo in data anteriore alla istituzione delle Comunità si auspica l'attivazione di un dialogo con lo Stato ungherese a livello comunitario al fine di addivenire ad una modifica dell'accordo in oggetto ex art. 13 lett. e) dell'Accordo stesso per il riconoscimento della possibilità dell'uso della denominazione "Tocai" del vino prodotto nel Friuli-Venezia Giulia tanto più che le caratteristiche diverse e la dicitura differente non può indurre in errore alcun eventuale acquirente; nella ipotesi in cui tale risultato non sia possibile raggiungere va richiesto quantomeno che la concessione di transitorietà di tredici anni riconosciuta ai vini V.Q.P.R.D. "Tocai Friulano" venga esteso anche ai vini da tavola ad indicazione geografica tipica.
Tale auspicata modifica dell'accordo è possibile alla luce del fatto che intercorrono ancora accordi ed interessi in collaborazione tra la Comunità e l'Ungheria e che pertanto vi sono probabilmente margini per un eventuale dialogo finalizzato al riequilibrio degli interessi economici di entrambe le parti."

Claudio Fabbro - Gorizia 29.09.2002